IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7417/00 reg.
gen.,    proposto   da   Stella   Lucio,   rappresentato   e   difeso
dall'avv. Gherardo  Marone  ed  elettivamente  domiciliato  presso il
medesimo in Roma, viale Angelico n. 38 (studio avv. L. Napolitano);
    Contro  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica,  in  persona  del Ministro in carica, e l'Universita'
degli studi di Napoli "Federico II" in persona del rettore in carica,
rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  generale dello Stato e per
legge  domiciliati  presso  la  medesima  in Roma, via dei Portoghesi
n. 12;
    Per  l'annullamento del provvedimento ministeriale 21 marzo 2000,
n. 93,  con  cui  e' stata respinta la domanda di inquadramento quale
professore  associato  avanzata  dal  ricorrente ai sensi dell'art. 8
della legge n. 370 del 1999.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate e la successiva memoria difensiva;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Alla  pubblica  udienza  del  7  marzo  2001  data  per  letta la
relazione  del  consigliere  Angelica  Dell'Utri  e uditi i difensori
delle parti indicati nel relativo verbale;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Con  ricorso  notificato  l'8  maggio 2000 il dott. Lucio Stella,
medico   interno   universitario  con  compiti  assistenziali  presso
l'Universita'  degli studi di Napoli "Federico II" dal 1 gennaio 1974
quale  vincitore  di  concorso,  a suo tempo richiedente in base alla
sentenza  n. 89 del 1986 della Corte costituzionale di essere ammesso
a  partecipare  alla  seconda  tornata  dei  giudizi  di  idoneita' a
professore  associato,  ha  esposto  di  aver  impugnato  davanti  al
tribunale  amministrativo regionale il diniego opposto a tale domanda
e,  dopo  aver  ottenuto  la sospensiva, di aver superato il relativo
giudizio;  tuttavia  il  gravame  e'  stato respinto in ragione della
ritenuta intempestivita' della domanda di partecipazione.
    Intervenuta  la  legge  19  ottobre 1999, n. 370, che all'art. 8,
comma  7, pone una norma di sanatoria per coloro che abbiano superato
i  giudizi  di  idoneita'  a  seguito  di  ordinanze  di  sospensione
dell'efficacia   di  atti  preclusivi  all'ammissione,  ma  solo  nei
riguardi   dei   tecnici   laureati,  egli  ha  avanzato  domanda  di
inquadramento   quale  professore  associato  che,  pero',  e'  stata
respinta  con  l'impugnato  provvedimento  21  marzo 2000, n. 93, del
M.U.R.S.T.
    A sostegno dell'impugnativa ha dedotto:
    1.  -  Incompetenza.  Violazione dell'art. 6 della legge 9 maggio
1998, n. 168.
    Stante   la   piena   autonomia  didattica  e  scientifica  delle
universita',  i  provvedimenti in tema di inquadramento devono essere
da queste adottati e non dal Ministro.
    2.  -  Violazione del principio di eguaglianza costituzionalmente
garantita. Manifesta ingiustizia.
    Con  l'indicata  sentenza  n. 89 del 1986 la Corte costituzionale
aveva  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma
3,  della  legge  21  febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 50, n. 3, del
d.P.R.  11  luglio  1980,  n. 382,  per violazione dell'art. 3 Cost.,
nella  parte  in  cui  tra  le  qualifiche da ammettere ai giudizi di
idoneita'  per  professore  associato non contemplano gli aiuti e gli
assistenti  dei  policlinici  universitari,  cioe'  i medici interni,
assunti  per  concorso e che abbiano svolto per un triennio attivita'
didattica  e  scientifica  al  pari dei tecnici laureati; pertanto la
sanatoria  e'  applicabile  a  tale  categoria  di  personale  e,  in
particolare,  al  ricorrente  il  quale  e' in possesso dei requisiti
indicati dalla Corte costituzionale. Ove la norma sopravvenuta non lo
consenta,  la  stessa  deve  ritenersi  incostituzionale  in  base al
ricordato  precedente, giacche' priva di qualsiasi razionalita' circa
la  diversita'  di  trattamento  fra  M.I.U.C.A. assunti a seguito di
concorso e tecnici laureati aventi i medesimi requisiti.
    Le  amministrazioni  intimate  si sono costituite in giudizio col
patrocinio    dell'Avvocatura    dello    Stato,    che   ha   svolto
controdeduzioni.
    In  particolare,  premesso  che  la  misura  cautelare  e'  stata
travolta  dall'esito  negativo  del  giudizio di merito, ha sostenuto
l'inapplicabilita' alla fattispecie dell'art. 8, comma 7, della legge
n. 370 del 1999, costituente norma eccezionale non estensibile a casi
consimili.  Quanto  alla  proposta  eccezione di incostituzionalita',
sollevati  a  sua volta dubbi sulla legittimita' costituzionale della
norma   in  quanto  attribuisce  a  gruppi  particolari  un  indebito
privilegio allo scopo di superare pronunce giurisdizionali definitive
sulla legittimita' del bando, ha esposto che la stessa norma non puo'
mai  costituire  termine  di paragone e criterio di riferimento per i
terzi esclusi dal beneficio.
    All'odierna   udienza   pubblica  la  causa  e'  stata  posta  in
decisione, previa trattazione orale.

                            D i r i t t o

    La  legge  19  ottobre  1999,  n. 370,  (recante  disposizioni in
materia  di  universita'  e  di  ricerca  scientifica  e tecnologica)
stabilisce  all'art. 8,  comma  7,  che "e' legittimamente conseguita
l'idoneita'  di  cui  agli  artt.  50,  51,  52  e 53 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980, n. 382, da parte dei
tecnici  laureati  di  cui  all'art.  1, comma 10, penultimo periodo,
della  legge  14  gennaio  1999,  n. 4, anche se non in servizio al 1
agosto  1980  i  quali,  ammessi  con riserva ai relativi giudizi per
effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi
alla partecipazione, emessi dai competenti organi della giurisdizione
amministrativa, li abbiano superati".
    I  citati artt. 50 e ss. del d.P.R. n. 382 del 1980 prevedono, in
prima  applicazione  dello  stesso decreto, l'inquadramento a domanda
nel  ruolo degli associati, previo giudizio di idoneita' da svolgersi
in  tre  tornate,  di determinati soggetti. In particolare, l'art. 50
contempla  al  n. 3,  tra  gli  altri,  "i  tecnici laureati (...) in
servizio  all'atto  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
inquadrati  nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80
abbiano  svolto  tre  anni  di  attivita'  didattica  e  scientifica,
quest'ultima  comprovata  da pubblicazioni edite, documentate da atti
della  facolta'  risalenti  al periodo di svolgimento delle attivita'
medesime" ed attestate dal preside.
    L'art. 9  della legge 9 dicembre 1985, n. 705, chiarisce poi, per
quanto  qui  rileva, che detto art. 50 "va interpretato nel senso che
l'indicazione  di  coloro  che  possono  essere inquadrati a domanda,
previo  giudizio di idoneita', nel ruolo dei professori associati, e'
tassativa  e  non  consente  assimilazione  o  equiparazione di altre
categorie".
    Infine,  il  richiamato  art. 1,  comma 10, ultimo periodo, della
legge  14  gennaio  1999, n. 4 fa riferimento ai "tecnici laureati in
possesso   dei  requisiti  previsti  dall'art.  50  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se maturati
successivamente al 1 agosto 1980".
    Nella  specie,  con  il  provvedimento  in  data  21  marzo 2000,
impugnato   col  ricorso  in  esame,  il  M.U.R.S.T.  ha  corrisposto
negativamente  alla  richiesta  avanzata  allo  stesso  Ministero dal
ricorrente,  dott.  Lucio  Stella, di riconoscimento dell'idoneita' a
professore  associato  da  lui conseguita in qualita' di M.I.U.C.A. -
medico interno universitario con compiti assistenziali - vincitore di
concorso,  a  seguito  di ammissione con riserva al relativo giudizio
disposta in sede cautelare in precedente giudizio. Piu' precisamente,
il  M.U.R.S.T.  ha  ritenuto  di  non  poter  soddisfare la richiesta
poiche'  l'art. 8,  comma  7,  della  legge  n. 370 del 1999 limita i
benefici  ivi previsti alla categoria dei tecnici laureati e, secondo
l'iterpretazione  autentica  dell'art. 50  del d.P.R. n. 382 del 1980
fornita  dal  legislatore  con  l'art. 9 della legge n. 705 del 1985,
l'indicazione   di   coloro  che  possono  fruire  del  beneficio  e'
tassativa.
    Cio'  posto,  in  primo  luogo  va  disatteso  il primo motivo di
gravame,   con   cui   si   deduce   l'incompetenza   del  Ministero,
sostenendosi,  in  relazione  all'autonomia  didattica  e scientifica
delle  universita',  che  a che queste soltanto competa l'adozione di
siffatto  provvedimento in materia di inquadramento. Ed infatti e' al
Ministero,  non  gia'  all'universita' di appartenenza, che lo stesso
ricorrente   ha   rivolto   la  propria  istanza,  peraltro  di  mero
"riconoscimento"  della  conseguita idoneita' a professore associato,
sicche'  il  Ministero  non  ha  fatto altro che corrispondere a tale
istanza.
    Nel  merito,  le surriportate ragioni giustificatrici del diniego
si  rivelano  esenti  dalle  censure  esposte  nella  prima parte del
secondo  -  ed  ultimo - motivo, con cui in sostanza si deduce che la
norma  di  sanatoria,  ancorche' di stretta interpretazione, consente
l'inquadramento  dei  M.I.U.C.A. assunti quali vincitori di concorso;
cio'  perche'  l'art. 50  del  d.P.R.  n. 382  del 1980 e' gia' stato
oggetto   della   pronunzia  additiva  n. 89  del  1986  della  Corte
costituzionale,  con  la  quale,  appunto,  viene e' stata dichiarata
l'illegittimita'  costituzionale  con  riferimento  all'art. 3 Cost.,
nella  parte  in  cui  non  comprende  tale  categoria  tra quelle da
ammettere al giudizio di idoneita'.
    Invero,  la disposizione dell'art. 8, comma 7, della legge n. 370
del  1999  ha riguardo esclusivo alla categoria dei tecnici laureati,
cioe'  ad  una  soltanto  di quelle indicate dal ripetuto art. 50 del
d.P.R.  n. 382 del 1980 - come gia' dall'art. 5 della legge delega 21
febbraio  1980,  n. 28  -  sia pure per come da leggersi in relazione
alla  sentenza  ricordata  appena  sopra;  e, trattandosi di norma di
natura  eccezionale  e  derogatoria agli ordinari principi in tema di
accesso al ruolo dei professori associati, essa non e' estensibile ad
altre  non  contemplate  categorie,  come del resto ammette lo stesso
ricorrente.
    Nella  seconda,  subordinata  parte  del  detto secondo motivo di
gravame  il  dott.  Stella  sospetta di illegittimita' costituzionale
l'art. 8, comma 7, per violazione del principio di uguaglianza, ossia
per  le  medesime ragioni alla stregua delle quali con detta sentenza
fu  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  l'art. 50 del d.P.R.
n. 382 del 1980.
    Analoga  questione  viene  pregiudizialmente prospettata da parte
resistente  sotto  altri e contrastanti profili, e cioe' in quanto la
norma  attribuirebbe  un  indebito  privilegio  ai  destinatari della
sanatoria,  per  un  verso  perseguendo l'interesse di un determinato
gruppo  particolare  e, per altro verso, privando di ogni efficacia i
giudicati  di  reiezione  -  quindi caducatori della misura cautelare
concessa  in  primo  grado  -  degli  originari  ricorsi dei medesimi
destinatari,  percio'  trascendendo le tradizionali delimitazioni dei
poteri dello Stato.
    A   parte   ogni   indagine   sulla  rilevanza,  allo  stato,  di
quest'ultima  questione,  nel  merito  essa si profila manifestamente
infondata.  Va  difatti osservato che, se e' vero che la disposizione
di  legge  in  parola  e' rivolta in favore di soggetti determinati e
che, pertanto, puo' definirsi "legge-provvedimento", cio' non vale di
per  se' solo a fondare dubbi di illegittimita' costituzionale, salvo
il  rispetto  della  funzione giurisdizionale in ordine ai giudizi in
corso e del principio generale di ragionevolezza (cfr. Corte cost. 15
luglio  1991,  n. 346).  E,  nella  specie, mentre non risulta che vi
siano ancora giudizi in corso sull'ammissione ai giudizi di idoneita'
dei tecnici laureati - e comunque la fattispecie in esame non rientra
in  tale  ipotesi  -,  per  l'aspetto  qui  in  trattazione la scelta
legislativa  trova giustificazione nelle pregresse vicende, in cui si
sono  intrecciati  e  contrapposti  interventi  normativi,  attivita'
amministrative  e provvedimenti giurisdizionali sia in sede cautelare
che di merito.
    Ne'  il  collegio riscontra alcuna violazione degli artt. 101 ss.
Cost., dal momento che la norma non lede giudicati gia' formatisi, ma
secondo le ordinarie regole di irretroattivita' della legge si limita
a  conferire  efficacia  attuale al fatto, considerato esclusivamente
nella   sua   realta'  storica,  del  superamento  a  seguito  di  un
provvedimento  cautelare  del  giudizio da parte dell'interessato, il
quale in tal modo ha dimostrato la propria idoneita' al conseguimento
dell'inquadramento nel ruolo dei professori associati.
    Riguardo  alla  prima  questione, sollevata dall'istante, essa e'
certamente  rilevante  stanti le conclusioni negative precedentemente
raggiunte  in  ordine  alle altre censure avanzate col ricorso, tanto
che  l'esito  del  giudizio  resta condizionato dalla pronuncia della
Corte  costituzionale  sulla  disposizione  in  argomento,  di cui il
provvedimento impugnato e' applicativo.
    La   medesima  questione  appare,  altresi',  non  manifestamente
infondata.
    Invero,  il  collegio  ritiene  che  il ripetuto art. 8, comma 7,
della  legge  n. 370  del 1999 appare in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione  sotto  il  profilo  della  violazione  del principio di
uguaglianza  e dell'irrazionalita' della disciplina, laddove trascura
di  includere  tra  i destinatari del beneficio ivi previsto i medici
interni  universitari  nominati  per concorso pubblico - quale, giova
ribadire,  e'  il  ricorrente  -,  come  gia'  ritenuto col ricordato
precedente  4-14  aprile  1986,  n. 89, della Corte costituzionale in
ordine  agli  artt. 5,  comma  3,  n. 3 della legge-delega21 febbraio
1980, n. 28 e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
    In particolare, e diversamente dall'opposta conclusione raggiunta
con   sentenza   12-19  dicembre  1990,  n. 551,  in  relazione  alla
situazione  dei medici interni "incaricati" con compiti assistenziali
in  possesso  di  libera  docenza,  con  la pronunzia a cui si fa qui
riferimento  la  stessa  Corte  ha  dichiarato  fondata la censura di
incostituzionalita'  sollevata in quella sede, osservando che "appare
chiaro  che  nella  presenza  delle  circostanze  del superamento del
concorso  e  dello  svolgimento, entro l'anno accademico 1979-80, del
triennio  di  attivita'  scientifica  e  didattica,  l'esclusione dal
giudizio di idoneita' dei medici interni (assistenti e aiuti) risulta
priva  di  qualsiasi  razionalita'  e  determina,  se raffrontata con
quella dei tecnici laureati, un ingiustificato diverso trattamento di
una  categoria,  rispetto  alla  quale  ricorrono - quanto meno - gli
stessi  requisiti  che  condussero  ad  attribuire  il beneficio alla
categoria di comparazione".
    Tali  considerazioni ben si attagliano anche alla disposizione di
cui  ora  si  discute,  in relazione alla quale, quindi, va ravvisato
analogo,   ingiustificato  diverso  trattamento  tra  le  stesse  due
categorie  dei  medici  interni  nominati per concorso pubblico e dei
tecnici laureati.
    Conseguentemente,  vanno  disposte  la remissione degli atti alla
Corte costituzionale e la sospensione delgiudizio.